Indagini difensive avvocato difensore: Quali sono le caratteristiche?
Le indagini difensive che vengono svolte dall’avvocato , magari dopo che si è avvalso della collaborazione di Investigazionilex investigatore privato Napoli, ha peculiarità diverse rispetto all’ attività difensiva della Pubblica Accusa:
- è a carattere facoltativo;
- la sua finalità è unilaterale, ossia mira soltanto a difendere l’assistito;
- non ha poteri coercitivi, come la persona informata dei fatti che può anche non rispondere.
Quando svolte questa attività, l’avvocato è obbligato a osservare le norme del Codice Deontologico Forense, nel caso specifico ai doveri di lealtà, competenza, probità e verità, dove diventa importante il rispetto del principio di lealtà processuale.
L’acquisizione delle notizie, non soltanto da parte dell’avvocato, ma anche degli investigatori, dei consulenti tecnici e del sostituto, li porta a conferire con i soggetti che possono riferire notizie e circostanze utili per l’indagine difensiva.
A differenza del colloquio informale, nel caso in cui viene richiesta una dichiarazione in forma scritta oppure di strumenti acquisitivi formali, i quali andranno verbalizzati in base a quanto stabilisce l’art. 391-ter, il legislatore dispone che la legittimazione soggettiva deve essere limitata soltanto all’avvocato o a chi lo sostituisce. Quest’ultimo deve possedere l’abilitazione professionale
Quindi, né il consulente tecnico e né l’investigatore privato hanno la facoltà di acquisire una dichiarazione scritta oppure raccogliere informazioni da soggetti informati dei fatti. L’unica modalità che gli viene consentita è il colloquio.
L’art. 391-bis, oltre a stabilire che alla raccolta delle informazioni non potranno presiedere l’indagato, la persona offesa e le parti private, stabilisce quali avvertimenti devono essere rilasciati alle persone informate dei fatti:
- scopo del colloquio;
- se vogliono il colloquio;
- che sono obbligati a dichiarare eventualmente il loro coinvolgimento nelle indagini oppure sono imputate nello stesso procedimento oppure uno collegato o connesso;
- che si possono avvalere della facoltà di non rispondere;
- che non possono rivelare domande e risposte che sono formulate dal Pubblico Ministero;
a quali responsabilità penali vanno incontro se dichiarano il falso.
Inoltre l’avvocato è obbligato, pena nullità, ad avvisare ai congiunti dell’imputato della loro facoltà di non testimoniare.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere acquisite da soggetti minorenni, l’avvocato deve obbligatoriamente avvalersi di un esperto psicologo oppure di psichiatria infantile.
Per quanto riguarda le modalità della convocazione, non è prevista a livello legislativo un qualche tipo di formalità da rispettare. Ciò determina, almeno a livello astratto, la possibilità di convocare anche soltanto in forma orale.
Indagini difensive preventive svolte dall’avvocato
L’avvocato, nonché gli eventuali suoi ausiliari, possono svolgere indagini preventive. Sono attività che coincidono con quelle difensive procedimentali. Anche se a carattere preventivo, bisogna seguire formalmente ciò che viene indicato negli articoli 391-bis.
Tutti gli atti da autorizzare oppure che richiedono l’intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere compiuti preventivamente.
L’avvocato può svolgere tale attività soltanto dopo aver ricevuto apposito mandato, in cui deve essere indicata la nomina dell’avvocato difensore e i fatti ai quali si riferisce.
Per quanto riguarda l’utilizzo di questi dati, è volontà del legislatore parificare le indagini difensive a carattere ordinario.
Indagini difensive dell’avvocato difensore, l’utilizzo del fascicolo
L’avvocato difensore può presentare al Giudice un proprio fascicolo dove sono elencati tutti gli elementi di prova a favore dell’assistito. Secondo l’art. 391, comma 1, il difensore, durante le indagini e l’udienza preliminari, può presentare al Giudice gli elementi di prova che favoriscono il proprio assistito.
Inoltre, al comma 2 è previsto che, durante le indagini preliminari, il difensore a conoscenza del procedimento penale, può presentare al Giudice tutti gli elementi a favore dell’assistito, nel caso specifico quando lo stesso Giudice è tenuto a prendere una decisione senza che la parte partecipi.
La documentazione completa, sia in originale che in copia, viene inserita all’interno del fascicolo del difensore, che viene conservato nell’ufficio del G.I.P. Una volta che vengono chiuse le indagini, il fascicolo appartenente al difensore viene inserito in quello dell’ex art. 433 c.p.p. Prima che il Giudice si esprima, il Pubblico Ministero può prendere visione della documentazione.
In caso, il difensore ha la facoltà di presentare la Pubblico Ministero elementi di prova a favore dell’assistito. Tutta la documentazione riguardante le indagini difensive può essere utilizzata, durante il dibattimento, in base a quanto stabilito negli articoli 500, 512 e 513 c.p.p.
Nel caso in cui la documentazione riguarda atti non ripetibili e presentata durante le indagini preliminari, viene inserita nel fascicolo dell’ex art. 431 c.p.p.
Se, invece, si tratta di accertamenti irripetibili di carattere tecnico, l’avvocato è tenuto ad avvisare il Pubblico Ministero per consentirgli di esercitare le facoltà elencate nell’ex art. 360 c.p.p.
Per il rimanente dei casi riguardanti atti non ripetibili il Pubblico Ministero, sia in forma personale oppure delegando la Polizia Giudiziaria, può assistere.
Nel caso in cui il Pubblico Ministero assista, sia il verbale riguardante gli accertamenti ex comma 3 che la documentazione degli atti compiuti, vengono inseriti non soltanto nel fascicolo del difensore, ma anche in quello appartenente al Pubblico Ministero.