INDAGINI DIFENSIVE
Le indagini difensive sono spesso svolte sia a favore di persone indagate (o che temono di poterlo diventare) che a favore di persone imputate in procedimenti penali oppure persone offese da reato. Le indagini difensive si fanno nell’ambito di attività di investigazione svolte dal difensore che trova la sua disciplina negli artt. 327 bis e 391 bis e ss. del Codice di procedura penale.
Le indagini difensive sono molto utili per trovare prove da utilizzare durante un processo e potranno far parte degli elementi che aiuteranno il Giudice penale a prendere la propria decisione.
Il Nuovo Codice di P.P., infatti, stabilisce che la difesa, nell’ambito di un procedimento, abbia la facoltà di svolgere attività di indagine a favore del proprio cliente con l’ausilio di investigatori specializzati. L’attività dell’investigatore, in particolare, si concentra in una serie di atti (tipici o atipici) finalizzati alla ricerca di fonti e mezzi di prova a favore dell’indagato.
Gli atti tipici includono i colloqui non documentati, mediante i quali il difensore vaglia i diversi elementi utili alla difesa dell’imputato (art 391 bis, comma 1 c.p.p.), nonché l’accesso ai luoghi (art 391 sexies e septies c.p.p.).
Gli atti atipici vertono invece sulla ricerca di cose o persone; le registrazioni effettuate in luoghi pubblici; le conversazioni informali e, più in generale, le tracce o qualunque altro elemento utile alle indagini.
Colloquio non documentato – Art. 391 bis cpp
Il colloquio non documentato, così come previsto dall’art. 391-bis c.p.p., può essere svolto sia dall’avvocato difensore, sia da investigatori privati autorizzati. Si tratta di una procedura che ha lo scopo di reperire circostanze e fatti utili all’attività investigativa. In particolare, attraverso quest’atto, si potrà valutare il grado di conoscenza dei fatti della persona interpellata ed eventualmente l’utilità delle notizie in suo possesso all’interno del procedimento.
Sulla base di tale verifica, è possibile ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore, il quale può formalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta. Il colloquio in esame, anche detto “conoscitivo”, è dunque funzionale all’eventuale assunzione di informazioni oppure a una dichiarazione rilasciata in forma scritta.
Il colloquio non documentato costituisce, di per sé, una garanzia e una sicurezza per la difesa e il proprio assistito. Infatti, qualora si ritenga che le informazioni acquisite non siano utili nel procedimento, il difensore non ha alcun obbligo nel produrle o verbalizzarle nel corso del procedimento.
In ogni caso, il difensore o gli investigatori autorizzati, debbono avvertire le persone con cui intendono conferire: a) della propria qualità e dello scopo dell’incontro; b) dell’attività che intendono svolgere; c) dell’obbligo di riferire se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso, o per un reato collegato (in tal caso, per procedere all’atto dell’indagine, è necessaria la presenza di un loro difensore); d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le notizie già fornite al PM e alla polizia giudiziaria; f) dell’obbligo di dire la verità, a norma dell’art. 371 ter c.p. che prevede il reato di “false dichiarazioni al difensore”.
Accesso ai luoghi nelle investigazioni difensive
Nelle investigazioni difensive l’accesso ai luoghi è disciplinato dagli articoli 391-sexies e 391-septies. e può essere documentato dal difensore o da investigatori privati autorizzati.
In caso di luoghi privati l’accesso è subordinato al consenso di chi ne ha la disponibilità. Se manca il consenso, il difensore o i suoi ausiliari debbono munirsi di un’apposita autorizzazione del giudice.
In occasione dell’accesso ai luoghi è possibile “prendere visione dei luoghi e delle cose” ivi esistenti per “procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi”.
L’accesso ai luoghi può essere documentato dal difensore o da investigatori privati autorizzati mediante la redazione di un verbale nel quale sono riportati: la data ed il luogo dell’accesso, le generalità di tutti gli intervenuti, lo stato dei luoghi e delle cose, l’indicazione degli eventuali rilievi eseguiti e la sottoscrizione delle persone intervenute.
Inoltre non è consentito l’accesso ai “luoghi di abitazione e alle loro pertinenze”, ciò al fine di garantire la tutela della riservatezza.
Indagini difensive preventive
Le indagini difensive preventive costituiscono un ottimo strumento nell’ambito del processo penale. Si tratta, nello specifico, di investigazioni che possono essere svolte sia per conto di un soggetto che tema possa essere sottoposto ad indagini nell’immediato futuro sia da colui che, avendo il sospetto di esser stato vittima di un reato, intenda acquisire più dettagliati elementi prima di comunicare all’A.G. la notitia criminis.
In seguito all’entrata in vigore della legge 397/2000 il Codice di Procedura Penale attribuisce la facoltà di compiere queste investigazioni esclusivamente al difensore precedentemente e ritualmente nominato a tal fine. Quest’ultimo potrà avvalersi di consulenti tecnici o investigatori privati autorizzati per lo svolgimento del mandato. La disciplina in questione, contenuta negli artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p., risulta integrata e completata da quella contenuta nel codice deontologico forense (artt. 55 e 56 del testo in vigore dal 16 dicembre 2014) e nelle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive (testo approvato il 14 luglio 2001 dal Consiglio delle Camere penali e modificato in data 17 gennaio 2007).
L’Indagine Preventiva Difensiva consente quindi a un soggetto che potrebbe essere sottoposto ad indagini nell’immediato futuro di predisporre la propria strategia difensiva, attraverso la raccolta e l’analisi di elementi di prova utili a tal fine, senza attendere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415-bis c.p.p.
Le indagini permettono di trovare persone informate sui fatti, permettono di rintracciare o di esaminare reperti attinenti al reato di cui è causa, ottenere documenti, anche presso le pubbliche amministrazioni o accedere ai luoghi di interesse.
Alcune volte in certi casi bisogna ricorrere alle competenze di consulenti tecnici o scientifici iscritti nei rispettivi elenchi o albi oppure servirsi degli investigatori privati autorizzati. Tuttavia l’attività generale di investigazione sarà coordinata dall’avvocato che valuterà a seconda del profilo processuale e strategico come introdurre gli elementi raccolti nel processo.
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L’attività di indagine difensiva sarebbe inoltre necessaria per orientare le indagini elaborate dal Pubblico Ministero e consentirgli di avere a disposizione strumenti molto più efficaci di quelli che ha a disposizione e fornire informazioni su fatti e circostanze che potranno testimoniare a favore dell’indagato. Infatti l’art. 358 del codice di procedura penale prevede che il Pubblico Ministero svolga la sua attività generale di indagine “……svolgendo altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.
Nel caso in cui non ci fose una condizione di parità tra Accusa e Difesa soprattutto perché il Pubblico Ministero dispone della Polizia giudiziaria per eseguire la sua attività investigativa, le indagini difensive si presentano quindi come un mezzo spesso essenziale per ottenere la ricostruzione della verità, scopo che la Giustizia cerca sempre di raggiungere.