L’attività investigativa privata è un settore in cui è più evidente la necessità di bilanciare la protezione dei dati personali con altri diritti garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla difesa ai sensi dell’ex articolo 24 della Costituzione.
Infatti, lo scopo delle indagini private è spesso quello di ottenere dati o informazioni che le parti possono utilizzare in tribunale.
Il “Codice di deontologia e di buone condotta nel trattamento dei dati personali per effettuati per svolgere le investigazioni protettive” o per far valere o difendere i diritti in sede giudiziaria (Provvedimento n. 60 del 6 novembre 2008, G.U. n. 275 del 24 novembre 2008), a cui si attiene fedelmente l’Agenzia Investigativa Napoli, in conformità alla normativa vigente, vide la luce proprio per la necessità di una definizione certa delle procedure comportamentali che aiutassero a regolare, rispettando la vigente normativa, le pratiche relative ad aspetti particolari dell’attività investigativa.
La legittimità della privacy nell’ambito delle investigazioni private
Per quanto riguarda le indagini private, è importante valutare la legittimità dello scopo che giustifica la raccolta dei dati.
Pertanto, il trattamento dei dati per scopi legalmente protetti è consentito. In questa sede, solo nel caso di indagini private è possibile esonerare l’interessato dall’obbligo di informare e ottenere il suo consenso alla raccolta dei dati.
Tuttavia, tale deroga è consentita solo se i dati sono raccolti esclusivamente per scopi difensivi e sono conservati per un periodo di tempo limitato strettamente necessario al raggiungimento dei suddetti scopi.
Ai sensi dell’articolo 135 del Codice sulla privacy, il Garante ha il compito di promuovere l’osservanza di norme deontologiche, in particolare da parte delle agenzie di investigazioni e delle persone che svolgono attività investigativa privata, in quanto autorizzate dalla legge.
In merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, hanno il compito di promuovere la sottoscrizione di tale codice di buona condotta.
Pertanto, il Codice di deontologia e di buone condotta per il trattamento dei dati personali durante le investigazioni difensive o per difendere alcuni diritti in tribunale, stabilisce le precauzioni che gli investigatori privati e gli avvocati devono adottare nel trattamento dei dati personali dei loro clienti, dalla fase di preparazione del procedimento giudiziario fino alla sua conclusione.
Sia gli avvocati che gli investigatori privati potranno informare le persone sull’uso dei loro dati personali una tantum e a voce, con un linguaggio semplice. La dichiarazione scritta può anche essere affissa nei loro uffici o pubblicata sui loro siti web.
La sicurezza dei sistemi informatici
Il codice stabilisce che gli avvocati e gli investigatori privati devono adottare misure di sicurezza adeguate per i loro sistemi informatici, al fine di evitare accessi non autorizzati e furti di dati, e devono proteggere accuratamente i file e i documenti dalla visione di personale non autorizzato o di estranei.
Per quanto riguarda gli avvocati, essi devono anche istruire specificamente il loro personale di studio a prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tutto il materiale contenente informazioni personali, ad esempio, registrazioni audio e video, registrazioni telefoniche, e-mail, perizie, ecc.
Quando il procedimento si conclude o il mandato viene revocato, tutti i documenti che sono stati raccolti vengono archiviati in originale o in copia, soltanto se potrebbero diventare necessari in altre esigenze di difesa dell’avvocato o della parte assistita.
Gli investigatori privati non possono condurre indagini, ricerche o altre raccolte di dati a propria discrezione, ma devono essere incaricati per iscritto.
In questi casi, l’incarico ricevuto deve essere svolto personalmente, con la possibilità di avvalersi di collaboratori che dovrà essere prevista espressamente, oltre che approvata, al momento dell’assegnazione.
Anche per la categoria degli investigatori, i dati raccolti devono essere cancellati una volta terminata l’attività investigativa e comunicati i risultati a colui che ha conferito l’incarico o all’avvocato.