Separazione con addebito: cos’è?
In una separazione spesso accade che uno dei due coniugi dia colpa all’altro per la fine del matrimonio. In pratica, gli “addebita” la separazione.
Il coniuge, in questo caso, si rivolge a un giudice per chiedergli di pronunciarsi sull’addebito, il quale si verifica soltanto se viene accertata la presenza di una violazione dei doveri coniugali, come nel caso della fedeltà. Insomma, deve essere dimostrata la sussistenza di tale lesione.
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Siamo di fronte a una casistica in tal senso veramente ampia e varia, in cui il marito o la moglie cercano avventure su alcuni siti di incontri oppure la moglie o il marito ha scoperto messaggi compromettenti sul cellulare.
Il pronunciamento a favore dell’addebito si verifica soltanto quando viene accertata la violazione degli obblighi coniugali, che di fatto ha portato alla crisi del matrimonio. Tutto questo comporta delle conseguenze a livello patrimoniale, che sono di natura sanzionatoria.
Il coniuge non potrà percepire l’assegno di mantenimento, perdendo anche i diritti successori. Tuttavia, la legge consente il diritto agli alimenti, che vanno corrisposti soltanto in caso di bisogno.
Inoltre, nel caso in cui i principi protetti a livello costituzionali sono stati violati dalla lesione dei doveri coniugali, il partner potrebbe chiedere di essere risarcito da danno di illecito endofamiliare.
L’addebito e la sua funzione
Come detto in precedenza, la funzione dell’addebito è di carattere sanzionatorio, poiché quasi sempre una pronuncia porta a conseguenze di natura punitiva e patrimoniale. Al coniuge che viene addebitata la separazione verrà quindi a mancare sia i diritti successori che l’assegno di mantenimento.
Secondo l’art. 151 comma 2 del Codice Civile, il giudice può procedere all’addebito della separazione nel caso in cui:
- le circostanze sono presenti;
- viene fatta richiesta.
Per quanto riguarda le circostanze, l’addebito della separazione si manifesta se:
sono stati violati i doveri coniugali;
sia presente il nesso causale tra crisi dei coniugi e violazione che rende improponibile il proseguimento della convivenza.
Addebito separazione per entrambi i coniugi: è possibile?
Una separazione da addebitare a entrambi i coniugi è possibile. Siccome il giudice si pronuncia in merito all’addebito soltanto sotto richiesta, può capitare che questa richiesta venga fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi l’uno contro l’altro. Ad esempio:
- i coniugi si accusano reciprocamente di tradimento;
- la moglie chiede l’addebito perché il marito è stato violento nei suoi confronti, mentre quest’ultimo accusa la moglie di tradimento.
In entrambi i casi il giudice potrebbe addebitare la separazione a tutti e due se hanno reso intollerabile la stessa separazione. Non viene contemplata il grado di influenza delle condotte dei coniugi.
Accordo addebito separazione: si può?
Non è possibile per i coniugi accordarsi su chi debba attribuirsi l’addebito. Siccome siamo di fronte a diritti indisponibili, l’addebito non può essere richiesto in caso di procedura di negoziazione assistita, in caso di separazione davanti a un sindaco e in caso di separazione consensuale.
I doveri nascenti dal matrimonio e la loro violazione
La pronunciazione di addebito può avvenire soltanto se sono stati violati i doveri nascenti dal matrimonio. Per doveri nascenti si intendono:
- il reciproco obbligo alla fedeltà (alto rischio separazione con addebito);
- l’obbligo ad assistere materialmente e moralmente;
- l’obbligo a collaborare nell’interesse familiare;
- l’obbligo a coabitare.
L’addebito avviene se vengono violati tali doveri. Inoltre può essere anche chiesto in caso siano stati violati i diritti protetti dalla costituzione, come la violazione del principio di dignità o di libertà religiosa.
Addebito e tradimento cosa c’è da sapere
Anche se il tradimento è uno dei casi più evidenti che conduce all’addebito della separazione, non sempre lo determina in automatico, poiché il nesso causale è fondamentale. In pratica, l’addebito per tradimento viene contemplato soltanto se è eziologicamente da ricondurre alla crisi coniugale.
In parole semplici, bisogna dimostrare che il matrimonio non sarebbe finito senza l’infedeltà da parte di un coniuge.
Invece, se la crisi coniugale era già presente ancor prima del tradimento, il giudice potrebbe astenersi dalla pronuncia di addebito. Infatti il tradimento deve essere considerato come causa di crisi e non sua conseguenza.
Il nesso causale
Come abbiamo visto in precedenza, violare gli obblighi coniugali non porta in automatico alla pronuncia di addebito. È necessario dimostrare che il partner abbia tenuto un comportamento volto a provocare la crisi di coppia. In pratica, bisogna dimostrare il nesso causale.
Se il rapporto si era già deteriorato ancor prima della violazione, l’addebito non può essere pronunciato. Ad esempio, le reiterate infedeltà non bastano per giustificare l’addebito se il contesto in cui si sono consumate era già disgregato.
Pronuncia di addebito: cosa comporta?
Cosa accade al coniuge a cui viene addebitata la separazione? Le seguenti cose:
- nessun diritto di percepire l’assegno di mantenimento;
- perdita dei diritti successori.
Gli alimenti vanno ugualmente versati, nel caso di bisogno. Inoltre l’addebito a sfavore di un coniuge gli consente di conservare il diritto all’assegno vitalizio a carico dell’eredità. Può anche percepire la pensione di reversibilità.